Leggi
e diritti sulla liberta' di religione in italia.
Se
ne parla, ma li si conosce? In questa pagina
viene esposta una panoramica delle leggi sulla
religione in italia dal 1929 ad oggi.
A fondo pagina ci sono i link ai testi completi
delle leggi esaminate.
La religione di Stato
C'erano
una volta i Patti Lateranensi. Con
questa denominazione erano chiamati gli accordi
del 1929 siglati da B. Mussolini e
da P. Gasparri (11.2.1929) e ratificati con
una apposita legge (27.5.1929, n. 810), tra
lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica.
In questo concordato erano stabiliti i rapporti
giuridici, economici e sociali tra le due
istituzioni e veniva altresi' sancito che:
"l'Italia riconosce
e riafferma il principio consacrato nell'art.
1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel
quale la religione cattolica, apostolica
e romana è la sola religione dello
Stato"
La Costituzione italiana
e la Liberta' di culto
Questi accordi furono poi riconfermati dalla
Costituzione repubblicana del 1947:
l'art. VII infatti dichiara: Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi".
Fu quindi riconfermata la religione di stato.
La
Costituzione pero', all'articolo 8
recita anche che: "tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge. Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano. I loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze."
Un
bel passo verso la liberta' di religione...
Abrogazione della religione
di stato
Tornando ai Patti Lateranensi, questi rimasero
pressoche' immutati sino al 1984, anno
in cui venne fatta una loro revisione con
relative modifiche ad alcuni articoli, tra
cui quello sulla "religione di stato".
La legge in questione e' la L.
25 marzo 1985, n. 121 ovvero
la "Ratifica
ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede."
Questa legge, nel protocollo addizionale afferma
che: "In
relazione all'articolo 1
Si considera non più in vigore
il principio, originariamente richiamato dai
Patti Lateranensi, della religione cattolica
come sola religione dello Stato italiano."
La
sentenza della Corte Costituzionale
Dato che la religione di stato non esiste
piu', nell'anno 2000 tramite la Sentenza
13 - 20 novembre 2000, n. 508 la Corte
Costituzionale abolisce il reato di "Vilipendio
alla religione dello Stato" con questa
dichiarazione: " la
Corte Costituzionale dichiara
lillegittimità costituzionale
dellart. 402 del codice penale (Vilipendio
della religione dello Stato)."
Le
norme sulla liberta' religiosa
Per terminare questa breve panoramica, arriviamo
infine al 2002 e al Disegno di legge
"Norme sulla liberta'
religiosa e abrogazione della legislazione
sui culti ammessi."
Il testo di questo disegno, approvato il 1°
marzo 2002 dal consiglio dei ministri,
e' piuttosto lungo, per cui riporto solo alcuni
articoli salienti (a fondo pagina potete trovare
il link al testo completo).
Gli articoli salienti sono:
Ultime
notizie sul disegno di legge
Attualmente il disegno di legge "Norme
sulla liberta' religiosa e abrogazione della
legislazione sui culti ammessi"
sta venendo discusso e studiato, con interventi
di diverse persone, tra politici, studiosi,
rappresentanti cattolici, esperti di vari campi
giuridici, sociologici e culturali e rappresentanti
di alcune associazioni.
Cio' vuole dire che il fatto che sia stato approvato
dal consiglio dei ministri, non significa che
sia gia pronto per diventare legge ed essere
applicato. La cosa e' al vaglio... e tra indecisioni
e burocrazia non credo sia possibile prevedere
lo sviluppo della questione ne' il tempo che
occorrera' perche' sia presa una decisione.
Link
ai testi completi
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Note:
Costituzione
- Articolo 18:
I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale. Sono proibite le associazioni segrete
e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
Costituzione
- Articolo 19:
Tutti hanno diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda
e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari
al buon costume.