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Libertà di Religione


Leggi e diritti sulla libertà di religione in italia.

Se ne parla, ma li si conosce? In questa pagina viene esposta una panoramica delle leggi sulla religione in italia dal 1929 ad oggi.
A fondo pagina ci sono i link ai testi completi delle leggi esaminate.


La religione di Stato

C'erano una volta i Patti Lateranensi. Con questa denominazione erano chiamati gli accordi del 1929 siglati da B. Mussolini e da P. Gasparri (11.2.1929) e ratificati con una apposita legge (27.5.1929, n. 810), tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica.

In questo concordato erano stabiliti i rapporti giuridici, economici e sociali tra le due istituzioni e veniva altresi' sancito che: "l'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato"

La Costituzione italiana e la Liberta' di culto

Questi accordi furono poi riconfermati dalla Costituzione repubblicana del 1947: l'art. VII infatti dichiara: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi". Fu quindi riconfermata la religione di stato.

La Costituzione pero', all'articolo 8 recita anche che: "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."


Un bel passo verso la liberta' di religione...


Abrogazione della religione di stato

Tornando ai Patti Lateranensi, questi rimasero pressoche' immutati sino al 1984, anno in cui venne fatta una loro revisione con relative modifiche ad alcuni articoli, tra cui quello sulla "religione di stato". La legge in questione e' la L. 25 marzo 1985, n. 121 ovvero la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede."

Questa legge, nel protocollo addizionale afferma che: "In relazione all'articolo 1 Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano."

La sentenza della Corte Costituzionale

Dato che la religione di stato non esiste piu', nell'anno 2000 tramite la Sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 la Corte Costituzionale abolisce il reato di "Vilipendio alla religione dello Stato" con questa dichiarazione: " la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato)."

Le norme sulla liberta' religiosa

Per terminare questa breve panoramica, arriviamo infine al 2002 e al Disegno di legge "Norme sulla liberta' religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi."

Il testo di questo disegno, approvato il 1° marzo 2002 dal consiglio dei ministri, e' piuttosto lungo, per cui riporto solo alcuni articoli salienti (a fondo pagina potete trovare il link al testo completo).

Gli articoli salienti sono:

Art. 1.
(Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione)

1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia.


Art. 2.
(Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione)

1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 [vedi nota] della Costituzione.

Art. 3.
(Divieto di discriminazioni)

1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.

Ultime notizie sul disegno di legge

Attualmente il disegno di legge "Norme sulla liberta' religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi" sta venendo discusso e studiato, con interventi di diverse persone, tra politici, studiosi, rappresentanti cattolici, esperti di vari campi giuridici, sociologici e culturali e rappresentanti di alcune associazioni.

Cio' vuole dire che il fatto che sia stato approvato dal consiglio dei ministri, non significa che sia gia pronto per diventare legge ed essere applicato. La cosa e' al vaglio... e tra indecisioni e burocrazia non credo sia possibile prevedere lo sviluppo della questione ne' il tempo che occorrera' perche' sia presa una decisione.


Link ai testi completi

Patti Lateranensi
Costituzione Italiana 1948
Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Revisione patti lateranensi)
Corte costituzionale - Sentenza 508 (Abolizione reato "vilipendio religione stato")
Disegno di legge sulla libertà religiosa

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Note:

Costituzione - Articolo 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Costituzione - Articolo 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

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